Art. 3.
(Fondi regionali e delle province autonome per l'istituzione della carta).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche e istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ai beneficiari individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3 presente articolo. La convenzione stabilisce, altresì, un tasso di interesse sui crediti uguale per tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte del credito a titolo di contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di cui al comma 3.
      2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere le migliori condizioni di utilizzo della carta per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e di servizi nel settore e di corsi di formazione, per un ammontare

 

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pari a 6.000 euro. La convenzione individua, altresì, i prodotti e i servizi ammissibili all'acquisto e indica specificatamente i servizi formativi a cui i beneficiari possono accedere, verificandone l'effettiva qualità e certificandone la validità ai fini dell'inserimento professionale dei soggetti interessati.
      3. Entro tre mesi dall'attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

          a) a istituire con le risorse previste dalla presente legge un fondo per l'attuazione della carta, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di altri soggetti pubblici locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;

          c) all'indicazione delle modalità di attribuzione della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera e) del presente comma, fino all'esaurimento delle risorse del fondo per la copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti, nonché per la copertura degli oneri relativi all'eventuale attribuzione di parte dei crediti a titolo di contributo a fondo perduto;

          d) a stabilire, in casi particolari, derivanti da specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe agli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

          e) a definire le modalità per la formazione delle graduatorie regionali e provinciali, da pubblicare ogni due mesi ed entro un mese dal termine di presentazione delle domande;

 

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          f) a definire i criteri per monitorare e valutare l'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui alla presente legge, nonché le ricadute occupazionali;

          g) a definire le modalità per il rimborso del credito tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nel periodo d'imposta precedente alla data prevista per il rimborso e prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

      4. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione della carta di credito formativa».

      5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme attribuite ai sensi del presente articolo.